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Tribunali Emilia-Romagna > Previdenza e assistenza
Data: 03/10/2003
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 482/03
Parti: Minetti / Inps
TRIBUNALE DI PARMA - PENSIONE DI REVERSIBILITÀ - DIRITTO DEL FIGLIO INABILE CONVINVENTE - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL REQUISITO DELLA VIVENZA A CARICO DEL DE CUIUS


Una inabile (titolare di un reddito di circa 16 milioni delle vecchie lire), convivente con la madre pensionata di vecchiaia, quando questa morì, nel maggio 2000, chiese la pensione di reversibilità. L'art. 22, c. 1 della legge 903/65 stabilisce che in caso di morte del pensionato spetta la pensione di reversibilità ai "figli di qualunque età riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso", avendosi "vivenza a carico" se il pensionato, prima del decesso, "provvedeva al … sostentamento" del figlio "in maniera continuativa". L'INPS, con delibera del C. d'A. n. 206/80 stabilì di considerare "a carico" il figlio inabile convivente che avesse un proprio reddito "pari al trattamento minimo di pensione aumentato del 30%"; (tale limite di reddito, nel 2000, risultava pari a L. 12.583.165). Con delibera n. 178/00 del 31.10.00, l'INPS, però, "ritenendo il criterio suddetto non più adeguato", stabilì di fare ricorso al limite di reddito di cui all'art. 14 septies legge 33/80, annualmente rivalutato (e pari, per il 2000 a L. 23.583.165#). L'INPS quindi negò il diritto, sostenendo superati i limiti reddituali stabiliti nel 1980, mentre i nuovi criteri potevano operare solo per le pensioni di reversibilità il diritto alle quali fosse sorto dopo il 31.10.00. La domanda dell'inabile è stata accolta, invece, dal Tribunale di Parma, che ha stabilito che: a) "spetta al Giudice … valutare caso per caso se ricorra o meno il requisito" della vivenza a carico, "ossia verificare se nel concreto il dante causa, prima del decesso, abbia provveduto al sostentamento del famigliare in via continuativa"; la disamina della fattispecie porta alla conclusione positiva; d'altra parte, la delibera INPS che limita l'applicazione del nuovo criterio solo ai "decessi avvenuti dopo il 31.10.2000" deve ritenersi del tutto illogica, al più potendo operare tale limite temporale con riguardo alle pratiche definite entro la stessa data; "equità, ragionevolezza e buona amministrazione" portano, inoltre, ad applicare il nuovo limite di reddito a "tutti i casi venuti in essere nel corso del 2000s